Il 20 aprile il Parlamento europeo ha approvato il testo finale del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), il quale introduce un nuovo regime normativo per gli asset di questo genere cui non si applicano le norme relative ai servizi finanziari.

Infatti, come evidenziato anche da ABE e ESMA nelle valutazioni svolte su incarico della Commissione europea nel 2019, la maggior parte delle attività legate alle criptovalute è esclusa dall’ambito di applicazione da tale quadro normativo, sebbene si osservino più profili di rischio. Inoltre, le iniziative legislative intraprese di recente dai singoli Stati membri comportano un rischio di frammentazione del mercato.

Il legislatore europeo utilizza quindi lo strumento del regolamento per stabilire un framework normativo armonizzato, al fine di garantire la certezza del diritto, il sostegno all’innovazione, adeguati livelli di tutela di consumatori, investitori e dell’integrità del mercato, nonché una generale stabilità finanziaria.

Ai sensi del Regolamento, un “crypto asset” è una “digital representation of a value or of a right that is able to be transferred and stored electronically using distributed ledger technology or similar technology”. Definizione, questa, che il considerando 16 suggerisce di interpretare il più ampiamente possibile.

La proposta suddivide gli asset disciplinati tra “token collegati ad attività”, “token di moneta elettronica” e “cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e token di moneta elettronica”. Nelle prime due categorie rientrano anche i c.d. stablecoin, ossia quei token che tendono a mantenere un valore stabile ancorandosi, rispettivamente, al valore di un altro asset, o di una combinazione di più asset, e a una valuta ufficiale.

La terza, invece, comprende tutte le altre attività.

Sono poi stabiliti requisiti soggettivi e oggettivi per l’offerta al pubblico e il trading dei token, corredati da talune eccezioni.

In particolare, gli issuers devono essere persone giuridiche. Hanno l’obbligo di redigere, notificare all’autorità competente del relativo Stato membro, e pubblicare sul proprio sito, un “white paper sulla cripto-attività”, il cui contenuto informativo è predefinito dal regolamento. L’obbligo di pubblicazione si estende anche alle comunicazioni di marketing, le quali devono a loro volta rispettare le prescrizioni contenutistiche indicate dalla normativa. Inoltre, l’emissione di tokenasset-referenced” e la fornitura di servizi legati alle cripto-attività sono sottoposte a regimi di autorizzazione. Si tratta, dunque, di dettagliati obblighi di informazione e di compliance, cui si aggiunge l’attività di controllo da parte delle autorità designate.

Tra le varie innovazioni del testo approvato, si offre una veloce rassegna delle più significative.

Il novero delle esclusioni dall’ambito di applicazione del Regolamento è esteso agli assetcrypto” che consistono in depositi strutturati, fondi – salvo che costituiscano “e-money”-, alcuni prodotti assicurativi, schemi pensionistici e di sicurezza sociale. Inoltre, è introdotta una c.d. “limited network exemption”, per la quale i crypto-asset circolanti all’interno di una rete commerciale ristretta in base ad accordi contrattuali tra venditori e offerenti non sono sottoposti alle previsioni del MiCA.

È posto l’accento anche sull’impatto ecologico delle tecnologie sottostanti alle criptovalute, motivo per cui il legislatore demanda all’ESMA e all’EBA la redazione di standard tecnici di sostenibilità, e risulta rafforzata la centralità del “white paper”, la cui pubblicazione sul sito dell’issuer deve obbligatoriamente precedere la disseminazione di qualsivoglia comunicazione commerciale.

In più, sono notevolmente ridotti i termini previsti per i procedimenti di autorizzazione dei fornitori sottoposti al relativo obbligo.

Degne di nota, infine, l’esclusione dal raggio d’azione della normativa dei c.d. Non Fungible Tokens (“NFT”) e l’inclusione, invece, delle operazioni che coinvolgono lo scambio di cripto-asset e dati personali.

Si attende dunque l’implementazione del Regolamento da parte degli operatori, prevista entro il 2024, per valutarne l’effettivo impatto sul mercato.